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DOCG "Greco di Tufo"
Disciplinare di produzione


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Greco di Tufo", approvazione del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata dei vini
"Greco di Tufo".
(GU n. 180 del 5-8-2003)

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata dei vini "Greco di Tufo", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma l del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003.
3. La denominazione di origine controllata "Greco di Tufo" deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GRECO DI TUFO"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
"Greco di Tufo"
"Greco di Tufo" spumante.

Art. 2.
La denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" e' riservata ai vini bianchi ottenuti esclusivameite da uve di vitigni provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Greco: minimo 85 %
Coda di Volpe bianca: massimo 15%.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.

Art. 4.
Le condizoni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazone di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" devono essere quelle tradizionali della zona comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficentemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densita' di impianto non potra' essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" non deve essere superiore alle 10 tonnellate
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione di elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e operazioni e garantita "Greco di Tufo", devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata garantita "Greco di Tufo" deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.
Il vino "Greco di Tufo" puo' essere elaborato nella tipologia spumante" con il metodo della rifermerttazione in bottiglia (metodo classico) purche' affinato per almeno trentasei mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Greco di Tufo":
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: gradevole intenso, fine, caratteristico;
Sapore: secco, armonico;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
"Greco di Tufo" spumante:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli o dorati;
Odore: caratteristico, gradevole, con delicato sentore di lievito;
Sapore: sapido, fine e armonico, del tipo "extrabrut" o del tipo "brut titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00 % vol;
Acidita' totale minima: 6,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto non riduttore.

Art. 7.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali marchi privati non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.
E' consentito altresi', nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita', vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma precedente, ad eccezione della tipologia spumante, devoro essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.

WEBMASTER L.ROMANO        GLOSSARIO

18/8/2003 16.37